Cass. pen. n. 470 del 4 maggio 1993
Testo massima n. 1
Ai fini della legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale, l'istanza — formulata dal pubblico ministero all'udienza di convalida del fermo — di mantenimento della custodia in carcere è da considerare un equivalente della richiesta del corrispondente provvedimento cautelare.