Cass. pen. n. 3025 del 28 agosto 1992
Testo massima n. 1
La nullità del provvedimento di autorizzazione della proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari determina la situazione di cui al terzo comma dell'art. 407 c.p.p. e cioè la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (non prorogato o invalidamente prorogato), ma non toglie al Gip la legittimazione in ordine all'emissione di provvedimenti cautelari (come degli altri provvedimenti di sua competenza), per la quale, peraltro, non potranno essere utilizzati i risultati degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.