Cass. pen. n. 1197 del 21 aprile 1993

Testo massima n. 1


Il principio per cui i provvedimenti soggetti ad impugnazione divengono definitivi allorquando sia infruttuosamente decorso il termine per impugnare o siano stati esauriti i gravami previsti dalla legge, coprendo il dedotto ed il deducibile, vale anche per i provvedimenti concernenti la libertà personale i quali, tuttavia, sono caratterizzati da una definitività particolare in quanto riconducibili alla categoria dei provvedimenti sottoposti alla clausola rebus sic stantibus nel senso che è consentito un costante adeguamento del diritto alla libertà alla evoluzione della situazione di diritto sostanziale e processuale, le cui modifiche, pertanto, consentono di rivedere lo status detentionis. (La Cassazione ha osservato che il principio di cui in massima è ricavabile anche dall'art. 299 commi primo, secondo e quarto c.p.p. ove sono considerate e regolate le ipotesi di revoca o di sostituzione sia delle misure coercitive personali che di quelle interdittive appunto in dipendenza dei mutamenti che intervengono e che possono influire sulle condizioni di legittimità per l'applicazione delle misure od in ordine alle esigenze cautelari).

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