Cass. pen. n. 33648 del 15 settembre 2001
Testo massima n. 1
La motivazione per relationem è ammissibile allorché rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che in tal caso è possibile per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, diversamente da quanto accade in caso di rinvio a provvedimenti di altri procedimenti che non possono essere attinti dal giudice dell'impugnazione.
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