Cass. pen. n. 2503 del 12 maggio 1999

Testo massima n. 1


La motivazione per relationem dell'ordinanza impositiva di misura cautelare, la quale recepisca, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero, deve ritenersi legittima, in quanto comunque idonea a consentire una precisa delimitazione del quadro indiziario ed a dar luogo, quindi, all'instaurazione, nel procedimento incidentale, di un effettivo e trasparente contraddittorio che assicuri all'indagato il diritto di difesa ed al giudice del riesame la possibilità di controllare la rilevanza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e la correttezza dell'iter logico attraverso il quale il giudice che ha emesso l'ordinanza è pervenuto alla propria decisione.

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