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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2147 del 6 marzo 1997

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2147 del 6 marzo 1997

Testo massima n. 1

In materia di misure cautelari l’obbligo di una motivazione organica, anche se sintetica ed essenziale, non è adempiuto con la cosiddetta motivazione
per relationem – generalmente legittima – qualora essa si traduca nel riferimento ad atti non conosciuti e non conoscibili dalle parti, che non sono in grado conseguentemente di esercitare in concreto il diritto di difesa, e dal giudice sovraordinato, che non avendo contezza dell’atto, frequentemente neppure inserito nel fascicolo processuale, non è posto nelle condizioni di svolgere il sindacato di legittimità. [ Fattispecie in cui la motivazione della misura si basava su un generico riferimento alla «comunicazione di notizia di reato» e ad una «annotazione», non allegate agli atti e ritenute perciò dalla Corte prive di contenuto concreto ].

Testo massima n. 2

In tema di reati colposi [ nella specie, disastro e omicidio colposi per crollo di edificio a seguito di esplosione per una fuga di gas ] il parametro della prevedibilità dell’evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sulla costanza dell’esperienza, la quale mostri che ad una certa condotta, azione od omissione, segue sempre, e non eccezionalmente, un determinato evento di danno o di pericolo, di guisa che il fatto eccezionale non può essere il contenuto della prevedibilità. [ Fattispecie in cui la corte ha escluso la colpa di un comandante dei vigili del fuoco, inesattamente informato dello stato dei luoghi da parte dell’interessato ].

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