14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4144 del 17 dicembre 1996
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari la motivazione deve investire, a norma dell’art. 292 c.p.p. non le fonti di prova in sè, ma i contenuti concreti e specifici dell’accusa, le circostanze ed i fatti significativi dell’ipotesi delittuosa formulata, enucleati dalle fonti ad opera del pubblico ministero, prima, e del giudice delle indagini preliminari, dopo. Soltanto con una precisa delimitazione del quadro indiziario è possibile, infatti, instaurare, nel procedimento incidentale, un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurare concretamente all’indagato il diritto di difesa e permettere al giudice sovraordinato di controllare la rilevanza, la pertinenza e la concludenza degli elementi posti a base del giudizio di probabile reità e l’iter logico attraverso il quale si perviene alla decisione. Ne consegue che è legittima la motivazione
per relationem dell’ordinanza impositiva che recepisce, per economia processuale, la richiesta del pubblico ministero. [ La Corte ha tuttavia precisato che quando tale richiesta si limita ad affastellare fotocopie di rapporti di polizia giudiziaria e dichiarazioni rese da soggetti collaboratori o informati sui fatti, la motivazione per relationem non è più legittima in quanto impone al giudice di merito prima, ed a quello di legittimità poi, un criterio soggettivo ed arbitrario nella valutazione degli atti proposti ].
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