Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2164 del 4 agosto 1993

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2164 del 4 agosto 1993

Testo massima n. 1

Anche nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza sull’istanza di differimento della pena, vige il principio dell’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, secondo comma, c.p.p., la cui inosservanza comporta nullità di ordine generale [ art. 179, secondo comma, c.p.p. ].

Testo massima n. 2

La mancanza di motivazione dell’ordinanza con cui è disposta una misura coercitiva costituisce violazione di legge e può dar luogo al ricorso immediato per cassazione a norma dell’art. 311, secondo comma, c.p.p. ma è deducibile unicamente a norma dell’art. 606, primo comma, lettera e ] c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze