14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 16 del 3 settembre 1999
Testo massima n. 1
Il requisito della descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, imposto a pena di nullità dall’art. 292, comma secondo, lett. b ] c.p.p., come contenuto minimo dell’ordinanza che dispone la misura cautelare, ha la funzione di informare l’indagato o l’imputato circa il tenore delle accuse che gli vengono mosse, al fine di consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che esso può dirsi soddisfatto quando i fatti addebitati siano indicati in modo tale che l’interessato ne abbia immediata e compiuta conoscenza, a nulla rilevando che risultino richiamati esclusivamente gli articoli di legge relativi all’oggetto della contestazione. [ Nella specie procedendosi, tra l’altro, per associazione mafiosa, l’indicazione, nel capo di imputazione della circostanza aggravante di cui all’art. 629, comma secondo, c.p., correlata alla aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, è stata ritenuta un chiaro rinvio alla circostanza soggettiva, cosiddetta di posizione, espressamente prevista dall’art. 628, comma terzo, n. 3, stesso codice ].
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