14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2017 del 3 ottobre 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
In materia di misure cautelari, coercitive e interdittive, il potere-dovere, espressamente previsto dalla legge, di dichiarare la nullità del provvedimento applicativo, tutte le volte in cui venga rilevato il vizio contemplato dall’art. 292, secondo comma, lett. c ], c.p.p., sussiste anche per il giudice di appello, al quale è inibito qualsivoglia intervento di tipo integrativo allorché accerti di ufficio la nullità e
a fortiori, allorché il vizio venga dedotto dall’interessato.
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