Cass. pen. n. 872 del 20 settembre 2000

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari, l'ordinanza con la quale viene rinnovata la misura a seguito di caducazione di un precedente provvedimento per ragioni esclusivamente formali, deve contenere a pena di nullità, i requisiti di cui all'art. 292 c.p.p., atteso che la precedente ordinanza, priva di efficacia, seppure per ragioni di carattere formale, non costituisce — ai fini della motivazione — giudicato cautelare endoprocessuale.

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