Cass. pen. n. 2220 del 8 maggio 1998

Testo massima n. 1


Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.

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