Cass. pen. n. 1327 del 14 giugno 1999

Testo massima n. 1


In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, c.p.p. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.

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