Cass. pen. n. 2106 del 12 luglio 1999
Testo massima n. 1
Affinché il giudice provveda alla sostituzione di una misura cautelare già in atto con altra più grave ovvero all'aggravamento delle modalità applicative è necessario uno specifico atto propulsivo rappresentato dalla «richiesta» del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato l'ordinanza che aggravava una misura coercitiva in quanto emessa su «parere» favorevole del P.M. sollecitato a esprimersi dal giudice in quanto l'imputato, già agli arresti domiciliari, era stato attinto da altra ordinanza di custodia cautelare).