Cass. pen. n. 1635 del 22 maggio 1995

Testo massima n. 1


L'adozione, da parte del giudice, del provvedimento previsto dall'art. 299, comma quarto, c.p.p., in caso di aggravamento delle esigenze cautelari (sostituzione della misura applicata con un'altra più grave o imposizione di modalità più gravose nell'applicazione della misura in atto), non richiede la previa audizione della difesa.

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