14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1623 del 14 aprile 2000
Testo massima n. 1
La portata generale che, in base alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998, va riconosciuta alla regola contenuta nell’art. 304, comma 6, c.p.p. [ secondo cui la durata della custodia cautelare non può comunque superare, per ogni fase, il doppio dei termini previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3 stesso codice ], non ha alcuna incidenza sull’altra regola contenuta nel comma 7 del medesimo art. 204, secondo cui nel computo dei termini di cui al comma precedente, fatta eccezione per il solo limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b ].
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Testo massima n. 2
Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell’art. 304 c.p.p., non si tiene conto, a norma del comma 7 del medesimo articolo, dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b ]. Né a tal riguardo assume rilievo contrario la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998, ove si è già affrontato il tema della durata massima della custodia in ipotesi di regressione del processo, in quanto, ferma restando la portata generale da annettere al limite sancito dall’art. 304, comma 6, c.p.p., altro e diverso è il problema relativo al calcolo di tale limite.
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