Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8895 del 7 marzo 2002

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8895 del 7 marzo 2002

Testo massima n. 1

Non è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p. l’esecuzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria sulla persona dell’indagato, in seguito all’applicazione di misura cautelare, in quanto essi costituiscono mera attività di polizia amministrativa e/o penitenziaria, prevista dagli artt. 23 e 26 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e non provvedimenti restrittivi della libertà personale. [ In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile la istanza di cancellazione e distruzione di rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti su persona sottoposta a misura restrittiva degli arresti domiciliari ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze