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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9474 del 7 marzo 2001

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9474 del 7 marzo 2001

Testo massima n. 1

La dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini formulata dall’imputato nel procedimento principale non si estende automaticamente al procedimento incidentale di riesame, con la conseguenza che il termine stabilito dall’art. 309, comma 9, c.p.p. inizia a decorrere dal momento in cui tale rinuncia sia portata a conoscenza del giudice del riesame.

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