Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45246 del 24 novembre 2003

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45246 del 24 novembre 2003

Testo massima n. 1

La facoltà, riconosciuta al tribunale del riesame dall’art. 309, nono comma, c.p.p., di utilizzare ulteriori elementi per la decisione è subordinata alla duplice condizione che tali elementi, i quali se documentati, assumono la qualità di atti del procedimento, gli siano offerti dalle parti, e che ciò avvenga nel corso dell’udienza, e quindi anche in sede di discussione orale, quando è ancora possibile l’instaurarsi tra le parti di un contraddittorio anche sul loro contenuto [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l’acquisizione
ex officio agli atti del procedimento di dichiarazioni di una parte, in quanto espressione di una facoltà istruttoria da parte del tribunale del riesame non riconosciutagli dalla legge ex art. 191 c.p.p. ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze