Cass. pen. n. 3056 del 4 ottobre 1994

Testo massima n. 1


Atteso il principio per cui, in caso di sequestro effettuato a seguito di decreto di perquisizione, il riesame può investire anche quest'ultimo provvedimento, deve derivarne l'ulteriore conseguenza che, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale può integrare o completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione, divenendo, perciò, del tutto indifferente se detta motivazione, in precedenza, fosse stata completa ed esauriente, dato che il provvedimento dispositivo dell'eseguito sequestro e l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne sono a base.

Testo massima n. 2


In tema di procedimento in camera di consiglio (nella specie costituito da procedimento di riesame), l'omessa notificazione dell'avviso di udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a nullità a regime intermedio, sanata con la presenza in udienza dell'altro difensore, il quale svolga le sue argomentazioni senza nulla eccepire.

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