14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4061 del 3 febbraio 2004
Posted at 15:46h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’obbligo, previsto dall’art. 309, comma quinto, c.p.p. di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest’ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]