14 Mag Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 37695 del 8 novembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di intercettazione di comunicazioni, ove le operazioni debbano essere effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è sufficiente, ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 268, comma 3, c.p.p., che il pubblico ministero attesti la indisponibilità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e l’urgenza ontologicamente correlata alla sequenza delle indagini e delle stesse intercettazioni.
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Testo massima n. 2
In tema di riesame delle misure cautelari, l’obbligo di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi, evidenziata da chi vi abbia interesse; in mancanza di tale evidenziazione, l’omessa trasmissione degli elementi sopravvenuti non comporta di per sé la violazione del combinato disposto degli artt. 309 comma 5 e 291 comma 1 c.p.p. e, quindi, la perdita di efficacia della misura cautelare, ma può dar luogo alla censura della decisione adottata dal tribunale del riesame – che non abbia richiesto ed acquisito gli atti mancanti – per non aver preso in considerazione tali elementi.
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