Avvocato.it

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5 del 24 giugno 1994

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5 del 24 giugno 1994

Testo massima n. 1

Anche nei procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Testo massima n. 2

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all’esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a ] per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a ] del comma 2 dello stesso art. 585 c.p.p., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze