Cass. pen. n. 5 del 24 giugno 1994
Testo massima n. 1
Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.
Testo massima n. 2
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma 2 dello stesso art. 585 c.p.p., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.