Cass. pen. n. 5 del 24 giugno 1994

Testo massima n. 1


Anche nei procedimenti incidentali concernenti l'impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale.

Testo massima n. 2


Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) per le decisioni adottate in camera di consiglio, il quale, secondo il disposto della lett. a) del comma 2 dello stesso art. 585 c.p.p., inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE