Cass. pen. n. 2794 del 5 giugno 1996

Testo massima n. 1


In tema di misure cautelari il ricorso per saltum è proponibile, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., solo contro i provvedimenti che «dispongono una misura coercitiva» nonché, secondo l'art. 568, comma 2, dello stesso codice, contro quelli concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili; il predetto rimedio non è, quindi, utilizzabile nei confronti di provvedimenti relativi alla modifica o all'estinzione delle misure cautelari, con riguardo ai quali è previsto dall'art. 310 c.p.p. l'appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame il ricorso per cassazione. (In applicazione di detto principio la Corte ha convertito in appello il ricorso presentato dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento aveva revocato, per il venir meno delle esigenze cautelari, la misura coercitiva della custodia in carcere applicata all'imputato).

Testo massima n. 2


In tema di sequestro conservativo, poiché deve ritenersi che l'ordinamento processuale vigente non prevede la revoca di tale misura cautelare reale, è abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale si pronuncia nel merito sull'appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo dell'istanza di revoca del sequestro conservativo. Ne consegue che una simile decisione (nella specie, di rigetto) deve essere annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, adita su ricorso dell'interessato.

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