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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1605 del 14 agosto 1993

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1605 del 14 agosto 1993

Testo massima n. 1

In tema di provvedimenti cautelari reali, l’impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilità di rimediare sia alla insufficienza che alla mancanza di motivazione.

Testo massima n. 2

In tema di sequestro preventivo, l’inosservanza del termine di quarantotto ore per la convalida non determina l’inefficacia del provvedimento cautelare, non essendo detto termine, perentorio. La caducazione consegue soltanto alla mancanza della convalida medesima.

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