Cass. civ. n. 4651 del 23 maggio 1990

Testo massima n. 1


L'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive connesso alla esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio è affidato al potere discrezionale del giudice, esercitabile anche d'ufficio, ed è insindacabile in sede di legittimità, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè alla sola indicazione delle espressioni censurate.

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