Cass. pen. n. 3317 del 13 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità allo stato degli atti che, pur non essendo parificabile all'autorità della cosa giudicata, porta ugualmente seco il limite negativo della presclusione, nel senso di non consentire il bis in idem, salvo che non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione.