Cass. civ. n. 2286 del 7 giugno 1975

Testo massima n. 1


Nel caso in cui due stabili si trovino, in fatto, ad esistere a distanza non regolamentare sulla base della costituzione di una servitù reciproca a carico dei rispettivi proprietari, il frontista che sopraeleva per primo deve osservare, nella sopraelevazione, la distanza legale, arretrando, sul proprio preesistente edificio, di quanto è necessario per rispettare la distanza medesima, a nulla rilevando che la sopraelevazione risulti più alta dell'edificio vicino.

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