Cass. pen. n. 34576 del 15 ottobre 2002

Testo massima n. 1


In tema di riesame avverso provvedimenti di sequestro, la mancata trasmissione degli atti al tribunale entro il termine stabilito dall'art. 324, comma 3, c.p.p., non è causa di inefficacia della misura cautelare.

Testo massima n. 2


In tema di rogatorie internazionali, poiché l'art. 696 c.p.p., pur dopo le modifiche introdotte dall'art. 9 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, mantiene valido il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno, deve ritenersi tuttora consentita la diretta trasmissione della commissione rogatoria da parte dell'autorità giudiziaria richiedente a quella richiesta, come previsto dall'art. 15 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dall'art. 53, comma 1, dell'Accordo di Schengen, resi esecutivi in Italia, rispettivamente, con legge 23 febbraio 1961 n. 215 e con legge 30 settembre 1993 n. 388, oltre che, con specifico riguardo alla Svizzera, dall'art. XVII dell'Accordo stipulato a Roma il 10 settembre 1998 e reso esecutivo in Italia proprio con la citata legge n. 367/2001.

Testo massima n. 3


La richiesta di riesame prevista dall'art. 324 c.p.p. è proponibile anche avverso provvedimenti di sequestro che siano stati adottati da autorità giudiziaria estera su commissione rogatoria di quella italiana, fermo restando che detta richiesta può avere ad oggetto soltanto i presupposti normativi del provvedimento impugnato e non anche eventuali irregolarità o nullità procedurali verificatesi nella fase di esecuzione del medesimo, essendo queste denunciabili soltanto davanti alla competente autorità giudiziaria estera, sulla base della legge dello Stato richiesto.

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