Cass. pen. n. 3330 del 10 agosto 1998

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 324, comma primo, c.p.p. non solo non opera alcuna distinzione fra persone direttamente e indirettamente coinvolte nel procedimento, ma esprime chiaramente l'intento del legislatore di porre anche a carico dei terzi l'onere di dimostrare la tardiva conoscenza dell'applicazione della misura, al fine di valutare la tempestività del riesame. (Fattispecie relativa a sequestro di quote di società a responsabilità limitata aventi sede nel territorio dello Stato, nella quale l'amministratore di una società con sede nel Liechtenstein, che aveva interesse a impugnare il sequestro, aveva sostenuto che la presunzione di conoscenza della misura cautelare reale non è applicabile al terzo estraneo).

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