Cass. pen. n. 5795 del 5 febbraio 2013

Testo massima n. 1


In tema di sequestro preventivo, i documenti favorevoli all'indagato che debbono essere trasmessi dall'autorità procedente al Gip ed al Tribunale del riesame per la decisione, concernono elementi fattuali di natura oggettiva - idonei a contrastare concretamente, vanificando o attenuando, gli elementi posti a fondamento della misura cautelare - tra i quali non rientra la consulenza tecnica di parte, la quale può, comunque, ex art. 324 e 309, comma nono, cod. proc. pen., essere prodotta direttamente dalla parte dinanzi al Tribunale.

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