Cass. pen. n. 4263 del 16 gennaio 1996

Testo massima n. 1


Con i «motivi nuovi» che, a norma degli artt. 311, comma 4, e 324, comma 3, c.p.p., possono essere enunciati davanti alla Corte di cassazione, è consentito introdurre argomenti e ragioni di censura non in precedenza formulati, ma a condizione che siano relativi a capi o punti della decisione già oggetto specifico dell'originario atto di impugnazione.

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