Cass. pen. n. 4446 del 15 novembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di sequestro, il termine di dieci giorni fissato per l'istanza di riesame si riferisce al provvedimento realmente eseguito; qualora l'esecuzione avvenga in assenza del legittimato al riesame, il termine utile per la relativa istanza decorre dal giorno di effettiva conoscenza dell'avvenuto sequestro.