Cass. pen. n. 1664 del 23 settembre 1993

Testo massima n. 1


In tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l'istanza di riesame (dieci giorni) decorre — a pena di inammissibilità — dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la modifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.

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