Cass. pen. n. 1664 del 23 settembre 1993
Testo massima n. 1
In tema di sequestro preventivo, il termine per proporre l'istanza di riesame (dieci giorni) decorre — a pena di inammissibilità — dalla data di esecuzione della misura cautelare o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro e non del relativo provvedimento non ancora eseguito. Ne deriva che la modifica del decreto non fa decorrere il suddetto termine.