Cass. pen. n. 29 del 10 novembre 2000

Testo massima n. 1


Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorchè la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio determina, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la nullità assoluta ed insanabile del prodecimento e dell'ordinanza conclusiva. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che l'avviso d'udienza non spetta viceversa a chi, pur legittimato, non abbia proposto l'impugnazione, come nell'ipotesi in cui l'imputato non si dolga del vincolo apposto su beni la cui proprietà o disponibilità faccia capo a terzi e solo questi abbiano chiesto il riesame).

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