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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6504 del 2 giugno 2000

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6504 del 2 giugno 2000

Testo massima n. 1

È abnorme, in quanto posto al di fuori dell’ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari – dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell’art. 415 c.p.p. – respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. [ Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell’ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 c.p.p. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 c.p., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice ].

Testo massima n. 2

Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione deve essere limitato alla verifica della esistenza di un logico apparato argomentativo ed il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Proprio per tale ragione però, per consentire all’interessato di formulare le più appropriate censure e alla Corte di cassazione di esercitare la funzione di controllo, è indispensabile che il giudice di merito indichi con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria decisione.

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