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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39340 del 20 ottobre 2003

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39340 del 20 ottobre 2003

Testo massima n. 1

Il provvedimento del giudice che, respingendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ordini la formulazione dell’imputazione a carico di un indagato ed ordini l’iscrizione della notizia di reato a carico di un altro indagato, non è atto abnorme perché se spetta al P.M. l’esercizio dell’azione penale e la formulazione concreta dell’imputazione, compete al Gip un controllo sull’esercizio di tali poteri che si estende anche ai risultati delle indagini svolte dall’organo requirente [ vedi Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993 ]. [ La Corte ha, in proposito, osservato che, qualora non fosse consentito al Gip intervenire per sanare un errore o l’inazione del pubblico ministero verrebbe violato il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale nei confronti del soggetto non inquisito, in ordine al reato non contestato e in ordine al fatto qualificabile con altro nome iuris ].

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