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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5050 del 15 novembre 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5050 del 15 novembre 1999

Testo massima n. 1

Non è impugnabile il provvedimento del Gip che, decidendo su richiesta di archiviazione, disponga che il P.M., previo invito all’indagato per rendere l’interrogatorio, formuli il capo di imputazione, e ciò anche se, in detto provvedimento il Gip fissi irritualmente, per l’espletamento della attività sopra descritta, un termine superiore a quello di giorni dieci, previsto dal comma quinto dell’art. 409 c.p.p. Invero, da un lato, deve farsi riferimento al principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione, dall’altro, deve rilevarsi la impossibilità di ricondurre il provvedimento de quo alla categoria degli atti abnormi, contro i quali è sempre possibile il gravame in Cassazione. [ Fattispecie in cui l’indagato aveva dedotto la abnormità del provvedimento, che, a suo dire, non solo riduceva a mera formalità l’interrogatorio dell’indagato, ma, per di più, assegnava arbitrariamente al P.M. il termine di trenta giorni, entro il quale compiere il predetto atto e formulare l’imputazione ].

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