Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1236 del 13 maggio 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1236 del 13 maggio 1999

Testo massima n. 1

Allorché sia già in corso la fase della procedura camerale, successiva ad opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., è irrituale l’introduzione, da parte del pubblico ministero, di altra richiesta di archiviazione [ relativa ad altri soggetti, coinvolti nel medesimo procedimento penale, e per i quali la persona offesa intenda avanzare specifica opposizione ] di cui non sia stato neppure notificato il preventivo avviso ex art. 408, secondo comma, c.p.p. Poiché in detta ipotesi non si consente alla parte offesa, all’uopo utilizzando il termine di dieci giorni di cui all’art. 408, terzo comma, c.p.p., di formulare la propria opposizione con istanza motivata di prosecuzione delle indagini, il provvedimento di archiviazione emesso dal Gip, anche con riferimento alla nuova e diversa richiesta aggiuntiva del pubblico ministero, risulta adottato per detta parte in violazione del diritto di opposizione ex art. 410 c.p.p. e la nullità insanabile che lo vizia può essere azionata con il ricorso per cassazione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze