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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1587 del 6 luglio 2000

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1587 del 6 luglio 2000

Testo massima n. 1

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione — il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identità delle modalità di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole ].

Testo massima n. 2

L’istanza con la quale la persona offesa dal reato chieda di avere notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero è tardiva se proposta successivamente a questa ed è, pertanto, inidonea a determinare l’operatività degli adempimenti informativi di cui al secondo comma dell’art. 408 c.p.p.

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