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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 477 del 9 marzo 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 477 del 9 marzo 1999

Testo massima n. 1

L’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall’art. 410 c.p.p., in termini di inidoneità dell’atto nel suo sviluppo procedimentale a rappresentare l’interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, quindi, nella obbligatoria instaurazione del contraddittorio.

Testo massima n. 2

L’omessa impugnazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto impedisce la proposizione nel procedimento principale — salvo che nel giudizio direttissimo — di ogni ulteriore questione circa la legittimità dell’arresto e di tutti gli atti compiuti nel procedimento incidentale di convalida, compreso l’interrogatorio dell’imputato. [ In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si denunciava la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la nullità dell’interrogatorio — avvenuto in sede di convalida in assenza del difensore di fiducia, non avvisato — che ne costituiva il presupposto ai sensi dell’art. 453 c.p.p. ].

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