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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 649 del 20 febbraio 1975

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 649 del 20 febbraio 1975

Testo massima n. 1

Ai fini dell’osservanza delle distanze legali dal fondo vicino, costituisce veduta diretta quella che si esercita guardando di fronte a sé stesso, e cioè in direzione perpendicolare rispetto al piano del muro in cui si apre la finestra da cui si guarda. Vedute oblique o laterali sono, invece, quelle che si esercitano guardando, verso la propria destra o la propria sinistra, al di là dello spazio compreso fra le due parallele tracciate perpendicolarmente agli stipiti della finestra, vale a dire guardando in direzione obliqua rispetto al piano del muro in cui si apre la finestra o lungo la sua prosecuzione verso il confine. Di conseguenza, se il piano del muro in cui si apre la finestra è perpendicolare alla linea di confine ovvero forma con essa un angolo ottuso, non può aversi veduta diretta sul fondo posto al di là del confine, bensì soltanto vedute oblique o laterali. Se, invece, tale piano è parallelo a detta linea ovvero forma con essa un angolo più o meno acuto, dalla finestra possono esercitarsi, al tempo stesso, tanto una veduta diretta su una parte del fondo vicino, quanto vedute oblique o laterali su altre parti del fondo stesso. Se una finestra consente contemporaneamente sia la veduta diretta che la veduta obliqua o laterale sul fondo vicino, si devono osservare tanto la distanza di metri uno e cinquanta [ da misurare tra la facciata esteriore del muro in cui si apre la finestra e la parte del fondo vicino rispetto alla quale essa forma veduta diretta ] quanto la distanza di centimetri settantacinque [ da misurarsi fra il lato più prossimo della finestra e le altre parti del fondo vicino ], rispettivamente stabilito dagli artt. 905 e 906 c.c.

Testo massima n. 2

Il muro di cinta che, a norma dell’art. 878, non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, deve rispondere al triplice requisito di essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusione, di non superare l’altezza di tre metri e di costituire un muro isolato, le cui facce, cioè, emergano dal suolo e siano isolate da ogni altra costruzione. Peraltro, l’esclusione dal computo delle distanze legali sussiste anche nei confronti del muro frapposto tra due fondi a dislivello, che oltre alla funzione tipica del muro di cinta, adempia, altresì, quella di contenimento e sostegno del fondo superiore e sempre che esso non superi l’altezza massima di tre metri. Ricorrendo tali condizioni, in presenza delle quali non ha alcun rilievo il fatto che il dislivello fra i due fondi abbia origine naturale o artificiale, il proprietario del fondo inferiore può costruire a meno di tre metri dal muro suddetto.

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