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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1488 del 7 luglio 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1488 del 7 luglio 1992

Testo massima n. 1

Costituisce provvedimento abnorme, in quanto al di fuori dell’intero sistema processuale per la singolarità del suo contenuto, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ex art. 178, lett. b ] e c ], 179 e 180 c.p.p., e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, ritenendo del tutto generica l’enunciazione del fatto. Per la mancanza di tale enunciazione, che pur costituisce uno dei requisiti formali della richiesta del P.M. [ art. 417 lett. b, c.p.p. ], non è prevista infatti alcuna nullità ed è, peraltro, consentito nel corso dell’udienza preliminare [ art. 423 c.p.p. ] procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell’imputazione

Testo massima n. 1

Il concorso «anomalo» ex art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l’evento diverso sia rimasto nella sola sfera della prevedibilità, mentre ricorre l’ipotesi di cui all’art. 110 c.p. quando detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio.

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