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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13351 del 18 marzo 2004

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13351 del 18 marzo 2004

Testo massima n. 1

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l’attestazione dell’assenza di un codifensore nell’altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell’uno o nell’altro dei due processi contemporanei, nonchè i motivi che impongono la sua presenza nell’altro processo, in relazione alla particolare natura dell’attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l’impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

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