Cass. pen. n. 327 del 31 marzo 1995
Testo massima n. 1
Qualora, con riferimento ad un reato permanente, nel capo di imputazione risulti indicata soltanto la data della denuncia e non ancora quella di cessazione della condotta illecita, deve ritenersi che la consumazione del reato si sia protratta sino alla data della pronuncia di primo grado. (Principio affermato in tema di prescrizione ai fini dell'accertamento della decorrenza del termine utile per il maturarsi della stessa).
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