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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 828 del 16 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 828 del 16 marzo 1994

Testo massima n. 1

Le parti non possono proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del Gip che dispone il giudizio, giacché, una volta che il giudice per le indagini preliminari si sia spogliato del procedimento, disponendo il giudizio e il rinvio dell’imputato davanti al giudice del dibattimento, sia pure dinanzi a un giudice asseritamente ritenuto incompetente per territorio, non è ammissibile che gli atti possano tornare dinanzi a lui, con non consentita regressione del processo. [ Fattispecie relativa a rigetto, da parte del Gip presso pretura circondariale, di richiesta del P.M. intesa ad ottenere l’emissione — a seguito di opposizione a decreto penale di condanna — di nuovo decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore addetto alla sezione distaccata competente territorialmente; in motivazione, tra l’altro, la Suprema Corte ha precisato che una siffatta impugnazione del P.M. non può essere qualificata come denuncia di conflitto, neanche sub specie di caso analogo, per la mancanza della decisione di altro giudice, che abbia declinato la competenza ].

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