Cass. pen. n. 3794 del 25 agosto 1994

Testo massima n. 1


L'art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'imputato, tendente all'annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.).

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