Cass. pen. n. 3845 del 8 aprile 1995

Testo massima n. 1


L'entità della pena applicata, in puntuale aderenza alla richiesta delle parti, può essere posta in discussione con il ricorso per cassazione solo sotto il profilo della congruità e, pertanto, non può essere sottoposta a critiche per valutazioni di merito attinenti ai criteri seguiti, in conformità della richiesta, per pervenire alla determinazione finale, quali quelle concernenti le circostanze attenuanti nel giudizio di comparazione con l'aggravante.

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