Cass. pen. n. 4254 del 23 aprile 1996
Testo massima n. 1
È inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato avverso il capo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ha disposto la confisca del denaro di cui era in possesso perché percepito in cambio di cessione di stupefacente. (La Corte di cassazione ha evidenziato, tra l'altro, che, non potendosi ritenere di buona fede il possesso di somme provenienti da negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume in virtù di una negoziazione costituente reato e, comunque, ingiusta secondo la coscienza comune anche delle persone meno dotate, colui il quale riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. La confisca pertanto, finisce per colpire un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenere la restituzione conseguente all'annullamento della confisca).
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